Maggio 2013: Visita della Corte Costituzionale italiana in Francia

Il 15 e 16 aprile il Consiglio costituzionale ha ricevuto una delegazione di Corte Costituzionale Italiana. Nel corso della visita, Franco Gallo, Presidente della Corte Costituzionale, era accompagnato dal Vice Presidente Gaetano Silvestri, dai Giudici Costituzionali Sabino Cassese e Alessandro Criscolo, dal Segretario Generale Giuseppe Troccoli e dalla Responsabile del Protocollo Maria Antonietta Piasella.

Questo incontro bilaterale fa seguito a quello tenuto dal Consiglio costituzionale francese presso la Corte costituzionale italiana a Roma nel 2008.

Le sessioni di lavoro hanno paragonato il Comitato Tecnico Nazionale in Francia al controllo occasionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, nonché alle elezioni presidenziali e ai referendum in Francia e all’annullamento dei referendum di iniziativa popolare in Italia. Foto: Sessione di lavoro con i membri della Corte Costituzionale italiana

La Corte Costituzionale italiana si occupa della costituzionalità delle leggi fin dalla seconda metà del XX secolo.H Secolo (1956). Così, in Italia come in Francia, un ricorrente può sollevare nel corso del processo davanti ad una corte di diritto comune una questione costituzionale che sarà deferita alla Corte Costituzionale purché pertinente e non priva di fondamento chiaro. Ma a differenza del sistema francese, il giudice la situazione attuale Può essere sequestrato d’ufficio e il rinvio al giudice costituzionale italiano non è soggetto a una seconda liquidazione da parte delle giurisdizioni superiori.

In entrambi i Paesi, gli accertamenti di incostituzionalità hanno risvolti nel processo in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità, ma comportano anche la scomparsa nell’ordinamento giuridico della norma dichiarata incostituzionale.

Diversamente, invece, gli effetti delle decisioni delle due Corti costituzionali si differenziano quando queste non emettono una dichiarazione di incostituzionalità. Di conseguenza, la decisione del Consiglio costituzionale francese dichiara conforme alla Costituzione la sentenza impugnata, la quale, salvo mutamento delle circostanze, non potrà più essere deferita al Consiglio costituzionale. Dal canto suo, la Corte costituzionale italiana respinge la richiesta, che vincola solo il giudice unico che delibera sulla questione di costituzionalità e non ha alcun effetto. Per tuttiCon la conseguente possibilità che la stessa norma venga impugnata da un altro giudice. Tuttavia, se quel giudice non solleva nuove censure, la questione “reiterata” vuole essere una chiara dichiarazione di inammissibilità, con un’ordinanza adottata nelle “camere difensive” senza istruzioni contraddittorie. [1]

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Le due corti costituzionali adeguano nel tempo gli effetti delle loro decisioni per tenere conto delle conseguenze di un’inversione immediata, come il rischio di un vuoto giuridico. Pertanto, mentre il Consiglio costituzionale può fissare una data successiva alla quale l’abrogazione avrà i suoi effetti, la Corte costituzionale evita di dichiarare formalmente una norma incostituzionale evidenziandone l’incostituzionalità.

In materia di referendum, la Corte Costituzionale italiana ha presentato il proprio controllo sull’ammissibilità dei referendum di iniziativa popolare volti all’abrogazione di leggi. In particolare, verifica che non riguardino materie escluse dalla Costituzione (legge finanziaria, leggi sull’indulto e sulla cancellazione, leggi che autorizzano la ratifica dei trattati internazionali). Tali referendum, che devono provenire anche da un campione rappresentativo della popolazione (500.000 elettori o cinque consigli regionali, condizione verificata dalla Corte di Cassazione vigilando sulla legittimità della richiesta referendaria), devono fornire una decisione chiara, omogenea e coerente . Chiaro e rispettoso delle condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale è stata istituita ai sensi della Costituzione del 1947. È composta da 15 giudici la cui durata in carica è di 9 anni. 5 membri sono eletti dal Parlamento riunito al Congresso a maggioranza qualificata, 5 membri sono nominati dal Presidente della Repubblica e 5 membri sono eletti dalle corti “supreme” (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti). Il presidente è eletto, in linea di principio, per un mandato di tre anni dai giudici del tribunale.


[1] J Silvestri, La Corte Costituzionale italiana e la portata della dichiarazione di illegittimità costituzionaleMessaggio in occasione dell’incontro bilaterale tra la Corte costituzionale e il Consiglio costituzionale, Parigi, 15-16 aprile 2013, online:

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http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/Parigi201304_Silvestri.pdf .

Visita il sito della Corte Costituzionale italiana

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